Volumi edilizi, quali soffitte, stenditoi e locali di sgombero che, come ha chiarito la giurisprudenza, non possono ritenersi “tecnici”, poiché in tale nozione rientrano solo i volumi destinati agli impianti tecnici strettamente necessari per consentire i servizi indispensabili all’abitazione (riscaldamento, impianti elettrici ed idraulici, ecc). Per la stessa ragione non possono essere accolte le censure che sostengono come in detta categoria possano essere inseriti il sottotetto realizzato ad uso locale deposito ed il locale uso lavanderia. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 357, del 27 gennaio 2015