Cass. pen., Sez. III, sentenza n. 6717 del 12.02.2019

E’ configurabile il reato di gestione non autorizzata di rifiuti e non la meno grave infrazione di inosservanza delle prescrizioni amministrative nel caso di utilizzo di un’area diversa da quella autorizzata, ovvero per quantitativi superiori a quelli autorizzati.

Il gestore di un impianto di rifiuti è condannato in sede di merito per il reato di cui all’art. 256, co. 1, T.U.Amb., per aver smaltito rifiuti non pericolosi eccedendo il quantitativo annuo indicato nell’autorizzazione. Nel ricorso per cassazione, si sostiene che il superamento del limite quantitativo autorizzato dovrebbe essere correttamente qualificato nella meno grave infrazione di violazione delle prescrizioni amministrative (prevista e punita dall’art. 256, co. 4) e non come un’attività di gestione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione (prevista e punita dall’art. 256, co. 1).
La Suprema Corte rigetta il ricorso e conferma la condanna del Tribunale, affermando che l’inosservanza delle condizioni previste nell’autorizzazione si traduce nell’esercizio dell’attività stessa in assenza dei requisiti richiesti per il suo svolgimento. Il requisito quantitativo dei rifiuti, elemento essenziale del provvedimento autorizzativo, incide sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del titolo, poiché ad esso sono parametrati gli impianti, le fideiussioni e le altre soluzioni nella gestione tecnica dei rifiuti.