La materia della sentenza proposta in commento investe la nuova disciplina regolamentare in ordine al regime di applicabilità della tariffa sui rifiuti (TARI).
Nel caso di specie, le aziende ricorrenti lamentavano l’illegittimo assoggettamento a tariffa anche delle aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e delle aree ove, genericamente, vi è la presenza di persone fisiche, a prescindere dalla produzione di rifiuti, sostenendo che il nuovo quadro normativo avrebbe escluso dalle superfici soggette a tariffa quelle industriali, cioè quelle in cui si svolge l’attività produttiva in senso diretto ed indiretto, compresi i magazzini e le aree per le materie prime, per i semilavorati, per il prodotto finito, in quanto funzionalmente inseriti nel ciclo produttivo (inteso dal momento dell’approvvigionamento della materia prima fino al semilavorato e al prodotto finito).
In effetti, la disposizione impugnata del Regolamento comunale si pone in contrasto con le novità introdotte dal D. lgs. 116/2020: i magazzini di stoccaggio, sia quelli utilizzati per le materie prime e le scorte, sia quelli per i prodotti finiti, nonché le aree strettamente collegate funzionalmente all’attività imprenditoriale, devono essere considerate superfici strettamente connesse al “ciclo produttivo”, con riconoscimento di produzione di rifiuti (solo) industriali; proprio per tale ragione, in quanto aree strettamente e oggettivamente connesse alla produzione, sono soggette al regime giuridico proprio dell’attività principale alla quale ineriscono, con la conseguenza che non possono essere incluse nel concetto di “rifiuti urbani” o rifiuti ad essi assimilati. Diversamente, con riferimento ad altre superfici e aree, quali spazi destinati a mense, uffici, servizi ad essi funzionalmente connessi, dedicati allo svolgimento di attività “non industriali”, che producano rifiuti che, per loro natura e tipologia, risultino oggettivamente analoghi ai rifiuti urbani, dovrà concludersi che detti rifiuti debbano rientrare a pieno titolo nella nozione e categoria dei “rifiuti urbani”, per omogeneità sostanziale, con conseguente applicazione del correlato regime giuridico ed economico.
Nello specifico, quindi, sono configurabili due distinte situazioni: sono escluse dalla tariffa, sia per la parte fissa che per quella variabile, le superfici su cui avviene lavorazione industriale, comprese le aree e i magazzini di materie prime, di merci, di semilavorati e di prodotti finiti, essendo strettamente e funzionalmente connessi all’attività produttiva; diversamente, le superfici “terziarie” ove si producono rifiuti urbani (mense, uffici, spacci aziendali, locali spogliatoio, infermerie), sono soggette a tariffa, senz’altro per la parte fissa, ma anche per la parte variabile, ove l’impresa non decida di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico, nel rispetto di quanto oggi previsto dall’art. 238, co. 10, TUA.
T.A.R. Veneto, Sez. III, sent. n. 1594 del 6 ottobre 2022
Interventi recenti