Si pone all’attenzione un approfondimento giurisprudenziale relativo alla corretta compilazione del formulario di identificazione dei rifiuti, questa volta in riferimento non al contenuto, bensì ai soggetti normativamente responsabili della sua redazione.
In particolare, il caso di specie, suggerisce un quesito: si può delegare un altro alla compilazione del formulario?
Posto che, in tal senso, non vi è un divieto espresso relativamente alla sola compilazione, il F.I.R. deve essere, invece, distintamente sottoscritto sia dal produttore/detentore, che dal trasportatore e, infine, dal destinatario. L’omessa sottoscrizione del produttore dei rifiuti nel formulario elude il rigore formale della normativa la quale, pertanto, non consente, la sua sostituzione con quella di un delegato, specie se, come nel caso in esame, si tratti del trasportatore o del destinatario dei rifiuti, dal momento che la norma ha la funzione di garantire non solo una completa tracciabilità (oggettiva e soggettiva) di tale attività ma anche di assicurare la piena responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti, come, in effetti, è previsto dall’art. 178 T.U.A.

Cass. civ., Sez. II, ord. 14.04.2022, n. 12208