Si offre in commento una recente sentenza della Corte di Cassazione che, operando una distinzione tra le diverse ipotesi sanzionatorie applicabili per punire le omissioni relative alla compilazione del registro di carico e scarico, riporta un fondamentale principio guida nell’individuare le specifiche (e differenti) fattispecie che integrano l’illecito di tenuta incompleta dello stesso registro: mentre rientra nella previsione di cui all’art. 258, co. 2, T.U.A. la condotta di quei soggetti che, pur avendo adempiuto all’obbligo di tenere il registro di carico e scarico, ciononostante non lo tengano aggiornato (omettendo del tutto di riportare le relative operazioni), il co. 5 della medesima norma prevede una sanzione più lieve laddove, pur a fronte di una incompletezza dell’indicazione dei dati, il loro recupero sia comunque consentito ricavarsi dall’utilizzo di elementi diversi, quali anche i formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti.

Rientra in quest’ultima ipotesi il caso concreto oggetto della sentenza: la mancata indicazione della sola classe di pericolosità può essere considerata una violazione formale (e non sostanziale) dell’obbligo di completa tenuta del registro di carico e scarico, atteso che la compilazione di tutte le voci relative al CER, con la precisa descrizione del rifiuto e del suo stato fisico, hanno permesso, nel caso in esame, la ricostruzione del dato mancante.

Cass. civ. 15184, 12.05.2022