L’ordinanza in commento si segnala per l’affermazione di una significativa precisazione interpretativa del D.M. 10 aprile 1998, n. 145, sulla corretta compilazione del F.I.R.
Ribadito il principio di corresponsabilità del produttore e del trasportatore per la corretta compilazione del formulario e dopo averne ricordato il “contenuto essenziale” (nome ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto; impianto di destinazione; data e percorso dell’istradamento; nome ed indirizzo del destinatario), l’ordinanza si sofferma sul dato quantitativo, che deve essere indicato sia all’inizio del trasporto (anche approssimativamente) sia a destino, specificando se il destinatario abbia accettato il carico per intero o per una minore quantità.
L’omessa indicazione del peso dei rifiuti verificato a destino comporta l’irrogazione della sanzione amministrativa, senza alcuna agevolazione, posto che tale informazione non è ricostruibile sulla base di altre indicazioni presenti nel formulario stesso.
Cass. civ., ordinanza del 20.06.2022, n. 19748
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