Il proposto arresto giurisprudenziale interviene su un nodo interpretativo, in materia di modifiche degli impianti con autorizzazione integrata ambientale: il silenzio serbato dalla Pubblica Amministrazione nel caso in cui le modifiche progettate siano sostanziali, può essere considerato come “silenzio-assenso”?
Secondo il Tribunale Amministrativo, l’applicabilità dell’istituto del silenzio-assenso è, in questo caso, esclusa.
L’art. 29-nonies, co. 1, infatti, stabilisce che “il gestore comunica all’autorità competente le modifiche progettate dell’impianto, come definite dall’art. 5, co. 1, lett. l). L’autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l’autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell’art. 5, co. 1, lett. l-bis), ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al co. 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate”.
Dunque, la norma non introduce alcun meccanismo di silenzio assenso, stabilendo soltanto che, in caso di modifiche ritenute sostanziali dall’amministrazione, questa ne dia notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di variazione ricevuta, ai fini dei previsti adempimenti di legge; decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate.
La norma, cioè, contempla la mera facoltà per il richiedente di procedere con le variazioni progettate, senza però prevedere alcuna perentorietà del termine concesso all’amministrazione, e senza stabilire in termini inequivoci che decorso detto termine l’autorizzazione richiesta debba intendersi resa.
T.A.R. Piemonte, Sez. II, sent. 736 del 20.09.2022
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