Mentre nel caso di inquinamento del suolo e/o delle falde prodotto da complessi industriali dismessi o ceduti ad altri imprenditori è applicabile il principio “chi inquina paga” a condizione, ovviamente, che si dimostri che l’inquinamento è stato provocato dal precedente gestore dell’impianto, nel caso dell’amianto il discorso è diverso, in quanto il fatto che l’amianto divenga pericoloso per l’ambiente e la salute solo a certe condizioni consentono di scindere le responsabilità e obbligano passivamente il soggetto che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni per l’applicazione della normativa speciale. Infatti, la sorveglianza sui manufatti in amianto (tettoie, coperture, etc.) o contenenti amianto (tubature, etc.) va svolta di continuo e da parte di chi detiene il bene, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri ai sensi della L. n. 257/1992. TAR Friuli Venezia Giulia n. 441/2015
Amianto: l’obbligo di sorveglianza grava sul soggetto che detiene il bene
da Avv. Salvatore Casarrubia | 16 Gen, 2016 | Ambiente, Bonifica | 1 commento
1 commento
Trackback/Pingback
- Amianto: l’obbligo di sorveglianza grava sul soggetto che detiene il bene | studioFonzar's Blog - […] Mentre nel caso di inquinamento del suolo e/o delle falde prodotto da complessi industriali dismessi o ceduti ad altri…
Buon giorno avvocato e grazie dell’informazione.
Per “detiene” si intende il proprietario del bene o il conduttore.
Per esempio, l’obbligo di sorveglianza grava sul proprietario dell’immobile o sul datore di lavoro dell’attività lavorativa in affitto.
grazie
cordiali saluti
Renato Poli