La legge istitutiva della TARI – L. n. 147, art. 1, co. 651, del 27 dicembre 2013 – stabilisce il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.p.r. n. 158/1999, che, a sua volta, suddivide il tributo in una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e in una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione (art. 3). Orbene, la parte variabile non è dovuta, e non va applicato il regolamento comunale che disponga diversamente, per quelle aree aziendali dove l’attività svolta comporti una produzione di rifiuti pressoché nulla. Comm. Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza del giorno 8 luglio 2015
TARI: non si applica la parte variabile del tributo nelle aree dove non si producono rifiuti
da Avv. Salvatore Casarrubia | 17 Dic, 2015 | Ambiente, Fiscalità ambientale | 0 commenti
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