Si è posto al Ministero dell’Economia e delle Finanze il quesito se il comune possa sottoporre all’imposizione della TARI anche i luoghi di esercizio dell’attività industriale (nella specie di produzione di tubi in acciaio senza saldatura), in particolare, con riferimento alle superfici adibite allo stoccaggio di materie prime, ai magazzini intermedi di produzione e ai magazzini adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti. Così il Ministero: i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti devono essere considerati intassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, a condizione che i produttori ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, e ciò anche a prescindere dall’intervento regolamentare del comune di cui al terzo periodo del comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013. Devono essere parimenti escluse dall’ambito applicativo della Tari le aree scoperte che danno luogo alle produzione, in via continuativa e prevalente, di rifiuti speciali non assimilabili, ave siano asservite al ciclo produttivo.