Non è condivisibile una lettura “neutralizzante” del ruolo del d.m. 2 aprile 1968 n. 1444, come se gli strumenti urbanistici, in sostanza, potessero disciplinare l’utilizzazione del territorio senza inquadrarsi comunque negli standard urbanistici dettati dal decreto. Invero, il decreto è diretto proprio a regolare – che significa predeterminare in una certa misura – il contenuto degli strumenti urbanistici, perché stabilisce i “Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza tra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765”; esso è stato emesso su delega prevista nell’articolo 41 quinquies della legge 18 agosto 1942 n. 1150, ed essendo stato quest’ultimo inserito proprio dall’articolo 17 della legge 6 agosto 1967 n. 765 gli è stata riconosciuta efficacia di legge dello Stato, per cui gli strumenti urbanistici non possono discostarsene, prevalendo il decreto anche sui regolamenti locali nella determinazione appunto degli standard urbanistici. Cass. pen. sentenza del 19.02.2015