L’ordine di bonifica, rimasto inadempiuto, era stato correttamente emesso nei confronti di colui che aveva rivestito pacificamente le funzioni di legale rappresentante della società responsabile della contaminazione. A tal fine è del tutto irrilevante la situazione attuale di cessazione dell’attività della società e di cancellazione della stessa dal registro delle imprese, in quanto all’epoca in cui la società era attiva e aveva sversato nel terreno sostanze inquinanti, l’imputato ne era il legale rappresentante e a tal titolo era il naturale destinatario di tutti gli atti amministrativi che si riferiscono all’attività della società. Cass. pen. sentenza del 14.04.2015
Se la società è cessata, l’ordine di bonifica può essere emesso nei confronti dell’ex amministratore
da Avv. Salvatore Casarrubia | 04 Lug, 2015 | Ambiente, Bonifica | 0 commenti
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