L’ordine di bonifica, rimasto inadempiuto, era stato correttamente emesso nei confronti di colui che aveva rivestito pacificamente le funzioni di legale rappresentante della società responsabile della contaminazione. A tal fine è del tutto irrilevante la situazione attuale di cessazione dell’attività della società e di cancellazione della stessa dal registro delle imprese, in quanto all’epoca in cui la società era attiva e aveva sversato nel terreno sostanze inquinanti, l’imputato ne era il legale rappresentante e a tal titolo era il naturale destinatario di tutti gli atti amministrativi che si riferiscono all’attività della società. Cass. pen. sentenza del 14.04.2015