Il datore di lavoro viene condannato perché il proprio dipendente era caduto da una scala che utilizzava in modo anomalo, in quanto non aveva adeguatamente formato e informato il lavoratore. Il fatto che il lavoratore avesse subito l’incidente, mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro utilizzando i mezzi di lavoro messigli a disposizione dall’azienda, non esclude la responsabilità del datore, anche quando la caduta è dovuta alla condotta del lavoratore stesso. Tuttavia per configurare una minima colpa in capo al lavoratore (anche se, dalla sentenza, non si comprendere se per ridurre la pena ovvero per escludere la stessa responsabilità), si presuppone che questi conoscesse perfettamente i rischi del lavoro a cui era occupato ed il corretto utilizzo dei mezzi fornitigli. Cass. pen., sentenza del 12 novembre 2014