Perché gli scarti di origine animale siano sottratti al regime dei rifiuti ed assoggettati al regolamento CE n. 1774/2002, occorre che essi siano qualificabili come sottoprodotti ai sensi del TUA; nei casi in cui il produttore se ne sia disfatto per destinarli allo smaltimento, essi restano assoggettati alla disciplina sui rifiuti. Si potrebbe allora pensare che, se destinati ad essere trasformati in farine animali, potrebbero esserci gli estremi per qualificarli come sottoprodotti. “Ma quel che è certo è che, una volta che da parte dei vari macelli gli scarti animali venivano consegnati alla società …, la finalità perseguita era quella dello smaltimento anche se, oltre allo smaltimento avveniva poi un ulteriore processo di trasformazione che non era incluso nella destinazione originaria perseguita dalle ditte che avevano operato la macellazione. Ed è proprio questa la ragione per la quale tali scarti non possono rientrare -come preteso dal ricorrente – nella categoria dei sottoprodotti”. Cass. pen. sentenza del 15.01.2015
Scarti di origine animale: rimangono, quasi sempre, rifiuti
da Avv. Salvatore Casarrubia | 27 Mag, 2015 | Ambiente, Rifiuti | 0 commenti
Interventi recenti