Studio Legale Ambientale

L’attività di autolavaggio è assimilabile a quella di acque reflue industriali, stante la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più rilevanti di quelle di un insediamento civile per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice che possono staccarsi dalle autovetture. Cass. pen., sentenza del 10 novembre 2014

Una risposta

  1. ma c’era bisogno di arrivare in Cassazione per leggere le definizioni date dall’art. 74?
    testualmente, d.lgs 152/06, art. 74 c.1:
    g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
    h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
    i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
    quindi, un autolavaggio è un insediamento residenziale? no
    l’acqua con cui si è lavata una macchina è derivante dal metabolismo “umano” ? no
    un autolavaggio è un “servizio alle persone”, come uno studio medico o un bar dove il servizio prodotto è consumato dagli umani? no.
    Perchè mai non dovrebbe essere un refluo “industriale” visto che lavare le macchine è produrre un bene (avere la vettura pulita)?

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