L’attività di autolavaggio è assimilabile a quella di acque reflue industriali, stante la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più rilevanti di quelle di un insediamento civile per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice che possono staccarsi dalle autovetture. Cass. pen., sentenza del 10 novembre 2014
Scarichi da autolavaggio: acque reflue industriali?
da Avv. Salvatore Casarrubia | 30 Gen, 2015 | Acque, Ambiente | 1 commento
ma c’era bisogno di arrivare in Cassazione per leggere le definizioni date dall’art. 74?
testualmente, d.lgs 152/06, art. 74 c.1:
g) acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
h) acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
i) acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
quindi, un autolavaggio è un insediamento residenziale? no
l’acqua con cui si è lavata una macchina è derivante dal metabolismo “umano” ? no
un autolavaggio è un “servizio alle persone”, come uno studio medico o un bar dove il servizio prodotto è consumato dagli umani? no.
Perchè mai non dovrebbe essere un refluo “industriale” visto che lavare le macchine è produrre un bene (avere la vettura pulita)?