Il MUD e i registri di carico e scarico possono anche essere ritenuti elementi comprovanti il superamento della soglia stabilita dal Comune, ai fini della esclusione dalla assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, in mancanza di specifica contestazione al riguardo. Ma tale circostanza, da sola, non è sufficiente ai fini della esclusione dalla tassazione, dovendo la società fornire la prova non solo della produzione di rifiuti speciali in misura superiore ai valori stabiliti dal Comune, ma anche di avere provveduto al loro effettivo smaltimento mediante ditte specializzate, producendo copia dei relativi contratti e/o delle relative fatture, in quanto ratio della esclusione della imposta, in tale caso, è di evitare una indebita duplicazione di costi in capo ai soggetti che producono tali rifiuti e che sono tenute a pagare ditte specializzate per il loro smaltimento in quantità maggiori di quelle previste dalla deliberazione comunale. Cass. civ., sentenza n. 10811/2016
Rifiuti speciali assimilati agli urbani: per l’esenzione dalla tassa si deve produrre copia del contratto con la ditta incaricata o delle fatture
da Avv. Salvatore Casarrubia | 01 Set, 2016 | Ambiente, Fiscalità ambientale | 0 commenti
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