L’imputato, trasportatore di rifiuti metallici, è stato condannato per il reato gestione illecita di rifiuti previsto dall’art. 256 del TUA. Ricorre per Cassazione, contestando che, sebbene non disponesse dell’autorizzazione rilasciata dall’Albo Gestori Ambientali, la stessa doveva ritenersi efficacemente sostituita dall’autorizzazione al commercio in forma ambulante rilasciatagli dal Sindaco, ai sensi dell’art. 266, co. 5, dello stesso TUA. Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile. L’imputato, titolare di autorizzazione al commercio di rifiuti ferrosi in forma ambulante, è stato colto mentre stava effettuando la consegna del materiale ad un impianto autorizzato quale centro di demolizione, in difetto dell’iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti. La condotta di consegna di materiale ferroso ad un impianto autorizzato quale centro di demolizione, siccome non costituente attività di raccolta e trasporto di rifiuti oggetto di commercio, non rientra tra quelle previste dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, e, quindi, richiede, per il suo lecito compimento, l’iscrizione nell’Albo nazionale dei gestori dei rifiuti (cfr. Cass. pen. n. 1574/2020)