L’abrogazione, ad opera dell’art. 2, del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, della lett. n), del comma 3, dell’art. 184 del D. Lgs. n. 152 del 2006 (che ricomprendeva espressamente nei rifiuti speciali quelli “…derivanti da selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani”), non ha comportato l’automatica ricomprensione dei rifiuti derivanti dalla selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani nella categoria di cui alla lett. g), dello stesso articolo 184, che qualifica come speciali quelli “…derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi”. Il Consiglio di Stato chiarisce quale natura, se speciale o urbano, deve essere attribuito al rifiuto derivante dall’attività di tritovagliatura dei rifiuti urbani; ciò rileva, tra l’altro, ai fini del principio dell’autosufficienza regionale. Consiglio di Stato sentenza del 23 ottobre 2014