La responsabilità dell’Ente ex d.lgs. 321/01, prevista anche per i reati ambientali dall’art. 25 undecies, consente (ai sensi degli artt. 19 e 53 del citato d.lgs.) il sequestro e, poi, la confisca per equivalente del profitto cd. “da risparmio” previa verifica di una diretta correlazione causale con i reati-presupposto e accertamento dell’eventuale determinazione di un risultato economico positivo ricavato dall’ente per effetto della realizzazione delle ipotesi di reato contestate. Occorre, dunque, individuare un danno diretto derivante dal fatto reato che comporti un vantaggio, anche se nella forma del risparmio, con una visibile modificazione positiva del patrimonio dell’ente, evitando improprie assimilazioni tra profitto del reato, inteso come reale accrescimento patrimoniale, e causazione di meri danni risarcibili relativi a risparmi di spesa indebitamente ottenuti dall’ente per effetto della mancata esecuzione di opere di risanamento ambientale. Cass. pen., sentenza del 24 gennaio 2014
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