Viene affrontato il tema, di grande rilevanza nella prassi, della natura del sito ex cava, oggetto di recupero ambientale, se in particolare debba considerarsi con destinazione agricola ovvero destinazione industriale. La questione si pone perché, se ci si limita a considerare il mero dato della destinazione urbanistica, poiché si tratta in genere di siti che ricadono in zone con finalità agricola, ciò potrebbe comportare delle pesanti limitazioni quanto alle modalità di gestione dei rifiuti, quando, di contro, l’attività di recupero con rifiuti dovrebbe fare propendere per la natura industriale. Cass. pen. sentenza del 2 ottobre 2014