La disciplina ambientale palesa un costante e stretto collegamento a quella urbanistica. In particolare, l’articolo 29 quater, co. 5, del TUA sottopone il rilascio dell’AIA al modulo operativo della conferenza di servizi di cui alla L. n. 241/1990, avendo cura di specificare che debbano essere invitate, oltre alle Amministrazioni competenti in materia ambientale, quelle competenti per il rilascio degli ulteriori titoli abilitativi necessari ai fini della realizzazione dell’intervento e non ricompresi nell’AIA. Ora, poiché, come si desume dall’allegato IX alla parte seconda del TUA, tra i titoli autorizzatori non sostituiti dall’AIA vi è quello edilizio, ne consegue che il Comune deve partecipare alla conferenza di servizi, nella veste di Autorità preposta alla cura degli interessi edilizio-urbanistici. La valutazione di compatibilità urbanistica non può rimanere estranea al procedimento di AIA. TAR Friuli Venezia Giulia, n. 77/2016.