Le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidenti sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio. Ciò che connota l’attività di spianamento libera da quella vincolata ad una preventiva autorizzazione è, dunque, la finalità dell’opera, nel senso che solo una migliore sistemazione di un terreno per uso agricolo al fine di una più adeguata coltivazione esula dalla norma urbanistica (Cass. pen. sentenza del 24 aprile 2015). Ricordo come questo precetto sia da tenere a mente per chi voglia gestire le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, dove la regolarità urbanistica del sito di intervento costituisce una condizione necessaria.