L’errore materiale nella redazione del CER può essere invocato solo nel caso in cui il ricorrente dimostri che i rifiuti erroneamente classificati in realtà rientrino nella categoria di cui al codice CER per il quale è autorizzato al trattamento, oppure che il codice CER dichiarato sia analogo a quello del rifiuto che è legittimato a trattare. In questi casi, riconducibili al lapsus calami ed all’errore ostativo, l’errore materiale non può produrre danni a carico del dichiarante in quanto la situazione reale, conforme alla legge, deve prevalere su quella erroneamente dichiarata. Tar Lombardia, 4 novembre 2014
Quando sussiste l’errore materiale nella redazione del CER?
da Avv. Salvatore Casarrubia | 27 Feb, 2015 | Ambiente, Rifiuti | 0 commenti
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