L’errore materiale nella redazione del CER può essere invocato solo nel caso in cui il ricorrente dimostri che i rifiuti erroneamente classificati in realtà rientrino nella categoria di cui al codice CER per il quale è autorizzato al trattamento, oppure che il codice CER dichiarato sia analogo a quello del rifiuto che è legittimato a trattare. In questi casi, riconducibili al lapsus calami ed all’errore ostativo, l’errore materiale non può produrre danni a carico del dichiarante in quanto la situazione reale, conforme alla legge, deve prevalere su quella erroneamente dichiarata. Tar Lombardia, 4 novembre 2014