T.A.R. Campania, Sez. I, sentenza n. 125 del 9.01.2019

L’art. 1, comma 649 della L. n. 147/2013 dispone che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune con proprio regolamento può prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Il condominio di un complesso turistico residenziale impugna la delibera comunale con la quale si è proceduto all’approvazione del piano finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed alla determinazione delle relative tariffe TARI. Si contesta che, nel determinare le tariffe, non si sarebbe tenuto conto del fatto che, all’interno del residence, l’attività di raccolta rifiuti e le relative attività complementari vengono svolte da una società all’uopo incaricata. Si chiede, pertanto, l’esclusione del condominio dal campo di applicazione della TARI o quantomeno una riduzione delle somme dovute. Il TAR Campania respinge il ricorso.
La TARI è dovuta, ai sensi della L. 27 dicembre 2013, n. 147, per la disponibilità dell’area produttrice di rifiuti e, dunque, unicamente per il fatto di occupare o detenere locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, mentre le deroghe indicate e le riduzioni delle tariffe previste in caso di produzione di rifiuti speciali non operano in via automatica in base alla mera sussistenza delle previste situazioni di fatto, dovendo il contribuente dedurre e provare i relativi presupposti al comune. Diversamente, non avrà diritto ad alcuna detassazione o riduzione della tassa.