Inserito con la legge di conversione del d.l. n. 91/2014 il comma 4-ter all’art. 13, che prevede che per le opere che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali, ferroviari e aeroportuali, nonché piazzali, è consentito l’utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell’allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998, e successive modificazioni, prodotte esclusivamente dai rifiuti, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata.