In caso di utilizzo meramente interno della cogenerazione mediante il recupero del calore emesso dall’impianto, in realtà non vi è alcuna cogenerazione in quanto l’energia immagazzinata viene utilizzata “internamente” per la resa dell’impianto, per cui si è lontani dalla ratio del d.lgs 20/2007, che prevede appunto la produzione di almeno due tipi di energia, produzione che però deve essere “utile” e che quindi non può essere rivolta esclusivamente all’utilizzo dell’impianto cogenerativo, ma deve essere immagazzinabile o, per lo meno, utilizzabile. Di talchè in tal caso non può trovare applicazione la procedura abilitativa semplificata (PAS) di cui al’ art. 6 del d.lgs 28/2011, nella quale rientrano gli “impianti operanti in assetto cogenerativo” di potenza elettrica inferiore a 1 MW. TAR Marche, sentenza del 10 dicembre 2013