L’art. 185, comma 1, lett. f), esclude dal novero dei rifiuti le materie fecali, se non contemplate dal successivo comma 2, lett. b), che richiama i sottoprodotti di origine animale, oltre a paglia, sfalci e potature nonchè altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l’ambiente nè mettono in pericolo la salute umana. La disposizione, quindi, pone sostanzialmente l’accento sulla provenienza dei materiali elencati (ivi comprese, dunque, le materie fecali) dall’attività agricola e sulla loro successiva utilizzazione sempre con riguardo a detta attività. Con specifico riferimento alla pratica della cd. fertirrigazione, si è successivamente precisato che essa, quale presupposto di sottrazione delle deiezioni animali alla disciplina sui rifiuti, richiede, in primo luogo, l’esistenza effettiva di colture in atto sulle aree interessate dallo spandimento, nonchè l’adeguatezza di quantità e qualità degli effluenti e dei tempi e modalità di distribuzione al tipo e fabbisogno delle colture e, in secondo luogo, l’assenza di dati sintomatici di una utilizzazione incompatibile con la fertirrigazione, quali, ad esempio, lo spandimento di liquami lasciati scorrere per caduta a fine ciclo vegetativo. Cass. pen. sentenza del 14 aprile 2014