Va poi ricordato che, in tema di gestione dei rifiuti, nel caso in cui l’area sulla quale i rifiuti si trovano in stato di abbandono sia sottoposta a sequestro, il proprietario (od il possessore) della medesima che sia destinatario dell’ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti deve richiedere al giudice l’autorizzazione ad accedervi onde provvedere alla rimozione, diversamente configurandosi la contravvenzione prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 192, comma 3, con la conseguenza che il sequestro non può costituire una causa di inesigibilità della condotta normativamente richiesta. Cass. pen., sentenza del 30 luglio 2015