Cass. pen. Sez. III, sentenza n. 12737 del 22.03.2019

L’art. 256 T.U.Amb., la cui ratio sottesa è quella di sanzionare tutte quelle condotte nell’ambito della gestione dei rifiuti espletate in assenza di autorizzazione, iscrizione o comunicazione, non può trovare applicazione analogica in fattispecie diverse, quale è certamente l’omessa compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti prescritti per il loro trasporto.

L’imputato, quale legale rappresentante di una società che svolge attività di raccolta e smaltimento di carta e cartone, veniva condannato per il reato di cui all’art. 256, co. 1, T.U. Amb., per la mancata compilazione del formulario in relazione ad un carico di rifiuti. Ricorre per cassazione, eccependo la natura amministrativa dell’illecito. La Suprema Corte accoglie il ricorso. Se, da una parte, l’art. 256, co.1, T.U.Amb. sanziona l’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti senza la prescritta autorizzazione, dall’altra, la carenza dei formulari di identificazione dei rifiuti, così come la loro incompleta o inesatta compilazione, è prevista dal successivo art. 258 T.U.Amb.. Quest’ultima norma relega tale condotta illecita, purché si tratti di rifiuti non pericolosi, al rango di fattispecie amministrativa, trattandosi di attività che, sebbene non conforme alle prescrizioni di legge, non incide sulla tutela dell’impatto ambientale, a presidio del quale si configura l’illecito penale. La sentenza di merito, pertanto, è stata annullata senza rinvio.