Nel D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si fa cenno alle “acque meteoriche di dilavamento” nella Sezione 2, Parte 3, che è dedicata alla “Tutela, delle acque dall’inquinamento”, ma non si fornisce una specifica definizione delle stesse che indirettamente, e in negativo, viene data nell’art. 74. In tale disposizione, dedicata alle definizioni, “le acque meteoriche di dilavamento” non sono definite in modo diretto nel loro contenuto, ma citate nella definizione di un’altra tipologia di acque, e cioè dei reflui industriali (lett. h), allo scopo di delimitarne in negativo il significato. L’art. 74 cit., infatti dispone, alla lett. g), che si intendono per “acque reflue domestiche”, le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”, ed alla lett. h) che si intendono per “acque reflue industriali” “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”. L’art. 74 cit., pertanto, pur non fornendo una diretta definizione delle acque meteoriche di dilavamento, le considera diverse e distinte dalle acque reflue industriali e, quindi, non assimilabili a quest’ultime. Cass. pen. sentenza del 22 gennaio 2014