Le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti connesse all’attività esercitata nello stabilimento, poiché, altrimenti, esse vanno qualificate come reflui industriali ex art. 74, co. 1, lett. h), d. lgs. n. 152/2006.
In quest’ultimo caso, qualora avvenga la commistione con le sostanze riconducibili al ciclo produttivo (nel caso di specie erano presenti “sostanze oleose” ovvero idrocarburi), in quanto come acque industriali, per essere immesse in un corpo ricettore (per es. la stessa rete fognaria), occorre munirsi di preventiva autorizzazione allo scarico.
Ciò posto, considerato che nel caso in esame lo stabilimento non era munito di autorizzazione allo scarico delle acque da dilavamento “contaminate”, è stata confermata la condanna per il legale rappresentante per il reato di scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione (Cass. pen. sentenza n. 36701 del 30.08.2019).
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