Su ricorso di una società che impugna l’ordine di messa in ripristino emesso dal Comune, il Tar affronta tre questioni di particolare interesse. La prima: l’autorizzazione al recupero di rifiuti, a seguito di procedura semplificata ex dm 05.02.1998, presuppone, e non tiene luogo, che l’impianto sia dotato di idoneo titolo edilizio. La seconda: la facile amovibilità dell’impianto non esclude la necessità del permesso di costruire. La terza questione, pur particolarmente rilevante, viene dichiarata assorbita e concerneva la possibilità urbanistica che l’impianto, assentito in procedura semplificata per l’esercizio, sorgesse in zona agricola. Tar Toscana n. 964/2016