La giurisprudenza amministrativa ha affermato in più occasioni che il muro di contenimento che ha prodotto un dislivello oppure ha aumentato quello già esistente, costituisce costruzione la cui realizzazione postula il previo rilascio del permesso di costruire. Nella fattispecie, si trattava di una sopraelevazione del muro di confine, realizzata in difformità dal titolo, per un’altezza variabile da mt. 1,00 a mt. 1,20 per una lunghezza di ml. 33. TAR Campania, sentenza n. 1925 del 2 aprile 2014