La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che l’ambito di applicazione della disciplina contenuta nella L. 11 novembre 1996, n. 574 (Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi di frantoi oleari) deve essere necessariamente circoscritto ai soli casi in cui i reflui oleari abbiano una loro utilità a fini agricoli. Ed infatti L. n. 574 del 1996 menziona tutta una serie di disposizioni dalle quali si evince che è consentita unicamente l’utilizzazione agronomica dei reflui oleari (come le acque di vegetazione derivanti dalla molitura delle olive e le relative sanse umide) con l’applicazione di essi al terreno, ma esclusivamente se finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ammendanti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo. Cass. pen., sentenza dell’1 ottobre 2014