Gli art. 184 bis e 184 ter del TUA devono ritenersi univoci nel sancire che la pollina rientri nell’ambito dei sottoprodotti, risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione. In ogni caso, la qualifica di sottoprodotto non dipende affatto dall’emanazione del decreto ministeriale, diretto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi perché un residuo non si consideri un rifiuto. Tar Veneto, sentenza n. 617/2016