La natura pertinenziale è ravvisabile solo quando si tratti di opere che: a) non comportino un nuovo volume, come una tettoia o un porticato aperto da tre lati; b) comportino un nuovo e modesto volume ‘tecnico’ (così come definito ai fini urbanistici, fermo restando che anche i volumi tecnici mantengono rilievo ai fini paesaggistici, dovendosi essi considerare ai fini dell’applicazione del divieto di rilascio di autorizzazioni in sanatoria, ai sensi dell’art. 167, comma 4, del Codice n. 42 del 2004); c) siano in ogni caso sfornite di un ‘autonomo valore di mercato’ e non comportino alcun consumo di suolo o carico urbanistico. Consiglio di Stato, sentenza n. 3952 del 24 luglio 2014
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