La giurisprudenza di questa Corte ha, costantemente, ribadito che ai fini della qualificazione di una sostanza o di un materiale quale sottoprodotto è inoltre necessario che  le sostanze o i materiali non siano sottoposti ad operazioni di trasformazione preliminare. Nel caso di inerti da demolizione, la frantumazione del materiale per agevolarne il riutilizzo è un’operazione di trasformazione preliminare. Operazione questa non rientrante nella normale pratica industriale. Cass. pen. sentenza del 24.04.2015