La giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che la destinazione agricola del suolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione, e quindi essere funzionale ad un uso strettamente agricolo del terreno, potendo essere volta a sottrarre parti del territorio comunale a nuove edificazioni, ovvero a garantire ai cittadini l’equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando loro quella quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell’espansione urbana. TAR Toscana, sentenza n. 642 del 17 aprile 2014
La destinazione agricola di un’area è compatibile solo con attività di coltivazione del terreno?
da Avv. Salvatore Casarrubia | 19 Ago, 2014 | Urbanistica | 0 commenti
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