Non vi è dubbio, infatti, che, per un esonero di responsabilità del preposto, deve essere raggiunta la prova “con atto certo ed in equivoco” della esistenza di una delega di funzioni. Tuttavia, se si esclude la decisione ricordata anche in sentenza che afferma perentoriamente la necessità che la delega sia conferita in forma scritta, la gran parte delle altre decisioni (sia in materia di alimenti che in ambito antinfortunistico), afferma il diverso concetto – cui questo Collegio ritiene di uniformarsi – secondo cui la delega può anche essere conferita oralmente dal titolare dell’impresa, non essendo richiesta per la sua validità la forma scritta nè “ad substantiam” nè “ad probationem”, posto che l’efficacia devolutiva dell’atto di delega è subordinata all’esistenza di un atto traslativo delle funzioni delegate connotato unicamente dal requisito della certezza che prescinde dalla forma impiegata (salvo che per il settore pubblico in cui è invece richiesto l’atto scritto di delega). Vi è da soggiungere, altresì, che questa Corte ha affrontato il tema della delega di responsabilità anche con riguardo specifico alle società di notevoli dimensioni arrivando ad affermare che, in dette situazioni, la delega di funzioni viene presunta in re ipsa. Corte di Cassazione, 23 gennaio 2014