Il D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, comma 11 stabilisce che, fatta salva la disciplina in materia di protezione dell’ambiente marino e le disposizioni in tema di sottoprodotto, laddove sussistano univoci elementi che facciano ritenere la loro presenza sulla battigia direttamente dipendente da mareggiate o altre cause comunque naturali, è consentito l’interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate, purchè ciò avvenga senza trasporto nè trattamento. Va conseguentemente affermato il principio secondo il quale l’applicabilità della disciplina derogatoria di cui al D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, comma 11 è subordinata alla prova positiva della sussistenza di tutti i presupposti individuati dalla legge. Date tali premesse, deve rilevarsi che, nel caso in esame, non soltanto non è stata fornita alcuna prova in ordine alla esistenza dei presupposti di applicabilità del deposito temporaneo e del D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 39, comma 11, ma risulta ampiamente dimostrata la loro plateale insussistenza. Cass. pen. sentenza del 28.01.2015
Interramento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate: è gestione di rifiuti?
da Avv. Salvatore Casarrubia | 30 Mar, 2015 | Rifiuti | 0 commenti
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