È principio costantemente ribadito che gli allevamenti degli animali, qualunque sia la loro consistenza numerica, sono inclusi tra le lavorazioni insalubri di prima classe in considerazione dei cattivi odori, rumori, rifiuti liquidi o solidi che essi comportano e, quindi, deve essere comunque isolato nelle campagne e tenuto lontano da abitazioni. È anzi fuori discussione che ai sensi del più volte richiamato art. 216 del R.D. n. 1265 del 1934 il sindaco, titolare di una ampia potestà sulla tollerabilità o meno delle industrie insalubri, può esercitarla in qualsivoglia tempo e, quindi, anche in epoca successiva all’attivazione dell’impianto industriale. Consiglio di Stato, sentenza del 12.07.2015