La società che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte. Si è pertanto concluso, con specifico riguardo alla tematica della tutela contro gli inquinamenti, che gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica, maturati a carico della società estinta, si trasmettono in capo alla società originata dalla fusione. Tar Piemonte n. 674/2016
In caso di fusione societaria, gli obblighi di bonifica si trasmettono alla nuova società
da Avv. Salvatore Casarrubia | 27 Giu, 2016 | Ambiente, Bonifica | 0 commenti
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