La convalida prevista dall’art. 21-nonies, co. 2 della L. n. 241 del 1990 è applicabile anche in materia ambientale. Con particolare riguardo agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, qualificati ex lege come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti, l’interesse pubblico a sanare i vizi dei provvedimenti autorizzativi è implicito nel favore legislativo verso la diffusione di queste tecnologie, per cui l’amministrazione, utilizzando l’istituto della convalida degli atti, può completare in un secondo momento l’esame necessario per escludere la verifica di assoggettabilità alla VIA. Tar Lombardia (Brescia), sentenza del 4 giugno 2015