A carico del proprietario e/o terzo interessato non responsabile della contaminazione dell’area non grava alcun obbligo di porre in essere gli interventi ambientali di bonifica, ma solo la facoltà di eseguirli. La procedura indicata, proprio perché fondata sulla volontaria iniziativa del proprietario dell’area inquinata, prosegue solo fino a quando permanga l’adesione dell’interessato, sicché, qualora sopravvenga l’indisponibilità del proprietario, la procedura si arresta. T.A.R. Lombardia, sentenza dell’8 luglio 2014