Il caso è quello di una società che gestisce, ma solo sul piano tecnico ed operativo, la discarica di proprietà di un comune. Si pone il problema di stabilire a quale ente spetti la soggettività passiva dell’ecotassa (L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 26), il comune ovvero la società che ha la gestione tecnico – operativa. La quaestio è risolta dalla Corte di Cassazione, sezione tributaria, ritenendo decisivo il profilo della titolarità della discarica e del concreto esercizio delle attività di smaltimento nel loro complesso. Cass. civ. sentenza del 12.11.2014