Un lavoratore era precipitato da un’altezza di sette metri dal suolo mentre era intento, in ora serale, priva di luce naturale (l’area di lavoro era stata precariamente illuminata da un faro) e senza esser munito di cintura di sicurezza, a realizzare la pavimentazione di un angusto terrazzino privo dei parapetti. L’imputato aveva svolto, nel cantiere, il ruolo di coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione dei lavori. Nella veste, deve ritenersi, che questi avesse assunto una specifica posizione di garanzia nei confronti del lavoratore, posizione che la legge individua e descrive e che si aggiunge a quella di altre figure professionali, prima tra tutte, quella del datore di lavoro. Ed infatti la legge affida al coordinatore per la sicurezza, oltre a compiti organizzativi, di coordinamento e di collegamento tra le diverse imprese nella realizzazione dell’opera, anche doveri di vigilanza; in particolare, al coordinatore per l’esecuzione dei lavori è attribuito, tra gli altri, il compito di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza e di assicurarne la coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento, di adeguare il piano in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, verificando che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi POS; ed ancora, di vigilare sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni concernenti i temi della sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro, a garanzia dell’incolumità dei lavoratori. L’imputato è stato quindi condannato per omicidio colposo in quanto era venuto meno ai suoi doveri di controllo e di vigilanza, omettendo di verificare l’esatto rispetto di elementari norme di sicurezza, ivi compresa la collocazione dei parapetti. Cass. pen. sentenza del 7.05.2015