E’ la questione che investe il Consiglio di Stato nella vicenda in esame, relativa all’impugnazione di un’ordinanza comunale con cui si imponeva ad una azienda di rimuovere, appunto, la copertura in amianto del proprio stabilimento.

Posto che deve certamente aversi riguardo allo stato di conservazione del materiale, sul tema, vengono in rilievo esclusivamente le norme riguardanti la cessazione dell’impiego dell’amianto, secondo cui la copertura di un fabbricato, fino a che non rovina a terra divenendo inutilizzabile, svolge un ruolo di protezione che impedisce di qualificarla come “rifiuto” in senso tecnico; da qui l’impossibilità di configurare, rispetto ad una tale copertura, la fattispecie dell’abbandono o del deposito incontrollato di rifiuti

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza del 03.02.2022, n. 767