Deve osservarsi come il riconoscimento di responsabilità in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro presuppone la prova sicura dell’attribuzione delle funzioni o dell’ingerenza nell’organizzazione del cantiere. La qualifica di direttore tecnico può comportare anche solo compiti di sorveglianza tecnica attinente alla esecuzione del progetto. Né può definirsi ingerenza, da parte di questi nel campo della sicurezza tale da attribuirgli una posizione di garanzia, la sollecitazione al rispetto della normativa prevenzionistica; l’ingerenza che vale ad individuare una posizione di garanzia è evidentemente quella che segnala l’assunzione di poteri decisionali, ai quali sempre si associano le connesse responsabilità. Cass. pen., sentenza del 21 ottobre 2014