L’attività di demolizione di un edificio non può essere definita un «processo di produzione» quale quello indicato dal d. lgs. n. 152/2006, art. 184-bis, co. 1, lett. a) per i sottoprodotti, con la conseguenza che i materiali che ne derivano vanno sempre classificati come rifiuti e non come sottoprodotti. Essi infatti derivano dalla demolizione di un edificio, che non costituisce un processo di produzione. Cass. pen., sentenza del 28.07.2015