Le rocce e le terre da scavo che presentino sostanze esterne sono sottratte alla disciplina sui rifiuti solo in presenza: a) di caratteristiche chimiche che escludano una effettiva pericolosità per l’ambiente; b) di approvazione di un progetto che ne disciplini il reimpiego; c) di prova dell’avvenuto rispetto dell’obbligo di reimpiego secondo il progetto. Cass. pen. sentenza dell’1 aprile 2014